IL PIANO DI MONTAGGI, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI, PI.M.U.S
Come previsto agli artt. 134 e 136 e all’allegato XXII del D.Lgs. n.81/08 il Pi.M.U.S. non deve essere considerato come documento unico valido per tutti i ponteggi, ma al contrario un documento agile e sintetico redatto in primo luogo per gli addetti al montaggio e i preposti, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza dei lavoratori, attraverso le preventive scelte progettuali e l’illustrazione minuziosa dell’iter lavorativo, inoltre questo documento salvaguarda anche i lavoratori presenti in cantiere che lo dovranno utilizzare.
Chi redige il PiMUS?
La redazione di questo documento spetta al datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.
Per quali opere è necessario il PiMUS?
Questo strumento operativo deve essere redatto ogni qual volta si allestisce un ponteggio metallico fisso, dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalle sue dimensione e dalla sua complessità.
Quando deve essere elaborato il PiMUS?
Ovviamente il PiMUS deve essere elaborato prima dell’inizio dei lavori di montaggio, in quanto necessario al personale preposto a montare il ponteggio stesso.
Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Il C.P.T. è a disposizione per supporto e consulenza nella compilazione del Pi.M.U.S