IL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA (P.O.S.)
Deve essere realizzato per ogni cantiere, indipendentemente dalla sua durata e dalla sua complessità. Questo documento, da considerarsi complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, è la valutazione dei rischi dell'impresa per lo specifico cantiere. Dunque il POS è un vero e proprio documento di valutazione dei rischi dell’impresa inerente il cantiere pertanto deve contenere tutti gli elementi indicati dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008”.
SI RICORDA CHE L'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:
- Attuare quanto previsto dal PSC e dal POS (l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al cantiere in oggetto, adempimento agli obblighi previsti agli artt.17 comma 1a, 26 commi 1b, 2, 3 e 5 e all’art. 29 comma 9 del D.Lgs. 81/2008);
- Trasmettere il POS, prima dell’inizio dei propri lavori, all’impresa affidataria che, previa verifica della congruenza con il proprio, lo trasmette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): i lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che devono essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008);
- Mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza il PSC e il POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100 comma 4 del D.Lgs. 81/2008);
- L’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi;
- Le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS”;
- Il POS “dovrà essere aggiornato in seguito ad eventuali variazioni del PSC, delle attività lavorative, dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza da adottare;
Contenuti minimi del POS Piano Operativo di Sicurezza
Il C.P.T. è a disposizione per supporto e consulenza nella compilazione del POS